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[1]In sostituzione delle tariffe generali e speciali approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), saranno adottate per la ferrovia Bologna-S. Felice, durante il detto servizio economico, tariffe generali e speciali, queste ultime ai sensi dell'articolo 416 del Codice di commercio, semplificate e stabilite su basi mediamente ridotte del 40 per cento.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 febbraio 1901.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Branca. G. Finali. Chimirri. Carcano.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1901 al 16 dicembre 2009
