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[1]Il Governo potra', col decreto Reale di cui all'articolo 1, ridurre fino al 2 per cento l'imposta erariale stabilita, pei trasporti a grande e piccola velocita', dalle leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 giugno 1874, n. 1945.
[2]Le soprattasse destinate ad alimentare la Cassa di previdenza del personale delle Strade Ferrate sono stabilite per la ferrovia Bologna-S. Felice, durante il servizio economico, in ragione di lire 0,50 per ogni 100 lire di prodotto.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1901 al 16 dicembre 2009
