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A decorrere dal 1° luglio 1911, e' abolito il giro annuale di servizio degli ispettori forestali ripartimentali e dei sottoispettori distrettuali e, l'importo stanziato per le relative indennita', va in aumento del fondo per il mantenimento del corpo Reale delle foreste.
Testo in vigore dal 13 marzo 1912 al 16 dicembre 2009
