Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli agenti forestali provinciali che, per effetto della presente legge, passando al servizio dello Stato, venissero ad avere uno stipendio inferiore a quello da essi fruito, conservano la differenza a titolo di maggiore assegno ad personam. Il maggiore assegno e' assorbito dalle successive promozioni.
Testo in vigore dal 13 marzo 1912 al 16 dicembre 2009
