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[1]Gli agenti forestali provinciali che, per effetto della presente legge, entreranno a far parte del corpo reale delle foreste, saranno inscritti, qualora gia' non lo fossero, alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidita' e la vecchiaia degli operai, quando non abbiano raggiunto un'eta' superiore agli anni cinquanta.

[2]Saranno inscritti altresi' alla detta Cassa gli agenti di nuova nomina, che entreranno a far parte del corpo forestale dal 1° luglio 1911 in poi e che non abbiano gia' acquisito il diritto a pensione.

Testo in vigore dal 13 marzo 1912 al 1 gennaio 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-03-03;134~art6 · fonte del testo

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