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[1]Le spese per l'attuazione della presente legge, dedotti i contributi delle provincie e dei comuni, sono a carico dei fondi autorizzati con l'art. 35 della legge 2 giugno 1910, n. 277, integrati coi fondi presentemente stanziati nel bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio per il personale forestale.
[2]Nei capitoli di questo bilancio relativi al servizio forestale sono fatte le necessarie variazioni in armonia alle disposizioni del presente articolo.
Testo in vigore dal 13 marzo 1912 al 16 dicembre 2009
