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[1]Per tutti i lavori e le provviste di cui al precedente articolo 4 il Governo e' autorizzato a derogare alle norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato, provvedendo mediante licitazione, trattativa privata, o in economia.

[2]Per i pagamenti, il mandato di anticipazione puo' emettersi fino alla somma di L. 50.000, e quello a disposizione non oltre la somma di L. 300.000.

[3]L'approvazione dei progetti principali o suppletivi dei lavori indicati nel detto articolo 4, lettera a), qualunque ne sia l'importo, sara' dato dall'ispettore superiore del genio civile incaricato della vigilanza e dell'alta direzione tecnica delle opere, ed essa avra' effetto per ogni riguardo sia d'ordine tecnico, sia di convenienza amministrativa.

[4]L'approvazione data dal ministero dei lavori pubblici alle proposte motivate dell'ispettore superiore del genio civile per la risoluzione di vertenze e la dichiarazione di non applicabilita' di clausole penali in dipendenza di contratti stipulati per la esecuzione delle opere contemplate nel precedente art. 4, lettera a, o per le relative provviste, per noleggi e simili, dispensa dalle norme al riguardo stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilita' generale dello Stato.

[5]Le suddette disposizioni sono applicabili anche ai contratti stipulati anteriormente alla presente legge.

[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[7]Data a Roma, addi' 28 marzo 1912.

[8]VITTORIO EMANUELE.

[9]Giolitti - Tedesco - Spingardi - Calissano - Sacchi - Leonardi-Cattolica.

[10]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 5 aprile 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-03-28;232~art5 · fonte del testo

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