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[1]E' assegnato un nuovo fondo di L. 35.000.000 da inscriversi nel bilancio del ministero della guerra.

[2]Del detto fondo L. 20.000.000 sono destinate alla continuazione delle spese indicate al comma b) del precedente art. 1, e L. 15.000.000 all'allestimento di materiali e acquisto di quadrupedi occorrenti per la formazione delle nuove unita' istituite col R. decreto 7 dicembre 1911, n. 1282.

Testo in vigore dal 5 aprile 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-03-28;232~art2 · fonte del testo

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