Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1875 al 15 luglio 1880. Leggi il testo vigente →

Le facolta' accordate al Governo del Re con gli articoli 13, 14, 15 e 16 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, e della Legge 2 dicembre 1866, n. 3352, sono mantenute in vigore a tutto giugno 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 giugno 1875, n. 2612

1

La L. 29 giugno 1875, n. 2612 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le facolta' accordate dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 250 della legge comunale, e le altre disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1870, n. 5815, sono prorogate per cinque anni a contare dal 1° luglio prossimo venturo".

Testo in vigore dal 13 agosto 1875 al 15 luglio 1880

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 1875

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1870 al 13 agosto 1875. 1 parola tolta.

… della Legge 2 dicembre 1866, n. 3352, sono mantenute in vigore a tutto giugno tolto: 1875.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 giugno 1875, n. 2612

    La L. 29 giugno 1875, n. 2612 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le facolta' accordate dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 250 della legge comunale, e le altre disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1870, n. 5815, sono prorogate per cinque anni a contare dal 1° luglio prossimo venturo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1870-08-18;5815~art1 · fonte del testo

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