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Le facolta' accordate al Governo del Re con gli articoli 13, 14, 15 e 16 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, e della Legge 2 dicembre 1866, n. 3352, sono mantenute in vigore a tutto giugno 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 giugno 1875, n. 2612
1La L. 29 giugno 1875, n. 2612 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le facolta' accordate dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 250 della legge comunale, e le altre disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1870, n. 5815, sono prorogate per cinque anni a contare dal 1° luglio prossimo venturo".
Testo in vigore dal 13 agosto 1875 al 15 luglio 1880
