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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono convertiti in leggi il R. decreto 4 maggio 1920, n. 660, che fissa i prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale per l'anno agrario 1920-921 (raccolto 1921), ed il R. decreto 8 luglio 1920, n. 1039, che modifica l'art. 1 del R. decreto 29 maggio 1920, n. 682, concernente i prezzi massimi dei grani teneri, semi duri e duri del raccolto 1920.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 6 aprile 1922.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]FACTA - BERTINI - PEANO - BERTONE - M. FERRARIS.
[11]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 6 maggio 1922 al 16 dicembre 2009
