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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono convertiti in legge il R. decreto 13 marzo 1920, n. 421, che aumenta di sette milioni il fondo stanziato per le anticipazioni per il credito agrario per la cerealicoltura e reca inoltre disposizioni complementari per il credito agrario in Capitanata, il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1342, concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccita', e il R. decreto 10 novembre 1920, n. 1636, con il quale viene aumentato di L. 23 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccita', sostituendo al comma a) dell'art. 9 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1342, il seguente:
- a)di prorogare alla fine dell'anno agrario 1922-1923 le locazioni, che scadono negli anni agrari 1919-920, 1920-921 e 1921-922 anche se la scadenza per il primo anno si sia verificata anteriormente alla presente legge, alle stesse condizioni degli attuali contratti, intendendosi risolute, ecc.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 27 luglio 1922.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]BERTINI - ROSSI LUIGI - PEANO.
[11]Visto, il guardasigilli: ALESSIO.
Testo in vigore dal 9 agosto 1922 al 16 dicembre 2009
