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L'Amministrazione del fondo per il culto e' autorizzata ad imputare ai fondi degli esercizi 1911-912 e 1912-1913 tutti i pagamenti del cap. n. 53 «Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti e assegni agli economi spirituali durante le vacanze» senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
