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[1]Il Governo presentera' alla Camera non oltre il 31 dicembre 1912 specifiche proposte di legge dirette a temperare gli effetti finanziari delle disposizioni di eccezione contenute in leggi speciali con le quali si e' derogato alle norme generali contenute nel testo unico di legge approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, salvo le ulteriori proposte di legge per il riordinamento generale del regime delle pensioni.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 marzo 1912.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 6 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
