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[1]E' fatto assoluto divieto alle amministrazioni di promuovere od eccitare in qualsiasi forma, diretta od indiretta, la presentazione delle domande di collocamento a riposo da parte dei dipendenti funzionari.
[2]La Corte dei conti rifiutera' la registrazione del decreto di cessazione dal servizio se prima non abbia accertato che la domanda di collocamento a riposo sia stata presentata di spontanea volonta' del funzionario.
Testo in vigore dal 6 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
