Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' fatto assoluto divieto alle amministrazioni di promuovere od eccitare in qualsiasi forma, diretta od indiretta, la presentazione delle domande di collocamento a riposo da parte dei dipendenti funzionari.

[2]La Corte dei conti rifiutera' la registrazione del decreto di cessazione dal servizio se prima non abbia accertato che la domanda di collocamento a riposo sia stata presentata di spontanea volonta' del funzionario.

Testo in vigore dal 6 aprile 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-03-21;194~art16 · fonte del testo

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