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La spesa per le pensioni ordinarie e straordinarie a carico dello Stato, sino al 30 giugno 1914, non potra' eccedere la somma annua di 100 milioni di lire, oltre quella che a termini della legge 4 giugno 1911, n. 486, e' anticipata dalla Cassa dei depositi e prestiti. Con decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, sara' ripartito, al principio di ogni esercizio, il fondo di annualita' tra i vari ministeri. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 1912, n. 1358
1La L. 29 dicembre 1912, n. 1358 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite massimo della spesa consolidata per il debito vitalizio, di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1912, n. 194, e' elevato a L. 103.000.000, fino al 30 giugno 1914".
Testo in vigore dal 17 gennaio 1913 al 16 dicembre 2009
