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[1]E' data facolta' al Governo di disporre che dalle assegnazioni inscritte nel bilancio dell'esercizio finanziario 1912-913 per gli scopi appresso indicati vengano prelevate per essere stanziate nel bilancio dell'esercizio 1911-912 e per i medesimi fini, le somme seguenti:
[2]L. 3.000.000 dagli stanziamenti inscritti nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero di agricoltura, industria e commercio per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicultura. (Capitolo dell'esercizio 1912-913 corrispondente al capitolo n. 70 dell'esercizio 1911-912);
[3]una somma non superiore a L. 15.000.000 dalle assegnazioni inscritte nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero della marina per le spese della marina militare. (Capitoli dell'esercizio 1912-913 corrispondenti ai capitoli nn. 113-ter e 113-quater dell'esercizio 1911-912).
[4]Le variazioni all'uopo occorrenti negli stati di previsione della spesa dei rispettivi ministeri per gli esercizi finanziari 1911-912 e 1912-913 saranno apportate con decreti del ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 6 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
