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L'ammontare del fondo di dotazione di magazzino delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1911-912 in L. 117.839.966,16.
Testo in vigore dal 6 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
