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[1]E' data facolta' al governo di prelevare dalla Cassa dei depositi e prestiti e di alienare tanta rendita consolidata 5 per cento, posta a garanzia dei biglietti di Stato, quanta occorra per ricavare tutta o parte della somma capitale di lire 145,583,977.54, che lo Stato e' gia' autorizzato a procurarsi mediante emissione di obbligazioni ferroviarie a tenore delle leggi di approvazione degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1890-91 e per gli esercizi anteriori.
[2]Il consolidato, di cui al paragrafo precedente, sara' sostituito nel deposito con obbligazioni di Stato al 4 per cento, create con la legge 2 luglio 1890, n. 6930 (serie 3ª) per una rendita netta corrispondente.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 14 aprile 1891.
[5]UMBERTO.
[6]Luzzatti
[7]Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
[8]------ (Gli elenchi annessi alla presente legge saranno pubblicati domani).
[9]---------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 30/04/1891, n. 101 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 16 aprile 1891 al 8 marzo 1894
