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[1]Sono convalidati i decreti reali, coi quali, durante l'esercizio vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste.
[2]Sono quindi approvati i prelevamenti medesimi e quelli fatti sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicati nelle annesse tabelle E ed F, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilita' generale, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3ª).
Testo in vigore dal 16 aprile 1891 al 16 dicembre 2009
