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[1]La verificazione si fa in ogni tempo nelle sedi degli uffici di verificazione, e periodicamente ogni due anni in tutti i capoluoghi di mandamento, nei comuni che contano non meno di 20 utenti, in quelli in cui esiste un peso pubblico fisso, ed in quelli che potranno essere indicati dalla Giunta provinciale amministrativa.
[2]La verificazione e' annunziata almeno otto giorni prima per mezzo di notificazione da affiggersi all'albo pretorio di tutti i comuni, ove essa avra' luogo.
[3]La verificazione periodica biennale degli strumenti metrici fissi si fa nel luogo dove essi si trovano.
[4]I comuni nei quali dovra' stabilirsi un ufficio temporaneo per la verificazione periodica biennale, daranno al verificatore il locale, l'assistenza e i mobili strettamente necessari per le operazioni relative.
[5]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 16/08/1890, n. 192 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 30 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
