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[1]La circoscrizione e la sede degli uffici metrici, di cui all'art. 6 della legge 28 luglio 1861, n. 132, sono stabilite con le seguenti norme:
[2]Ogni capoluogo di provincia e' sede di un ufficio metrico.
[3]Un capoluogo di circondario e' sede di un ufficio metrico se in esso in ciascuno degli ultimi tre esercizi si saranno verificati gli strumenti metrici di almeno 5000 utenti, ovvero se l'ammontare dei diritti di verificazione prima avra' raggiunto nell'ultimo triennio le lire 1000 annue.
[4]Due o piu' circondari, limitrofi ed appartenenti alla stessa provincia, potranno, uniti insieme, essere dichiarati sede di un ufficio metrico, purche' nel loro complesso soddisfino alle condizioni suddette, e qualora nell'ufficio provinciale rimanga un numero di utenti non minore di 5000, oppure da tale ufficio si ottenga un prodotto di verificazione prima non inferiore alle lire 1000 annue.
[5]In tal caso la sede dell'ufficio spettera' al capoluogo di quel circondario, che annovera un maggiore numero di utenti.
[6]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 16/08/1890, n. 192 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 30 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
