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[1]I manometri campioni di cui si servono i periti per provare le caldaie a vapore in esecuzione delle disposizioni dell'art. 27 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato col R. decreto 30 giugno 1889; n. 6144, serie 3ª, saranno soggetti alla verificazione periodica, la quale sara' effettuata nel laboratorio centrale e negli uffici metrici.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 16/08/1890, n. 192 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 30 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
