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[1]E' data facolta' al Governo, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare, con le presenti disposizioni, in testo unico le leggi 28 luglio 1861, n. 132, e 23 giugno 1874, numero 2000 (Serie 2ª) e di provvedere alla loro esecuzione con speciale regolamento, da approvarsi con decreto reale.
[2]Saranno pure stabilite con regolamento da approvarsi con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, le norme ed i modi con cui potranno, a richiesta, essere verificati, nel laboratorio centrale metrico, i densimetri, i termometri ed altri strumenti di misura, ed i diritti da pagarsi per simili verificazioni.
[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 16/08/1890, n. 192 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 30 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
