Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e misurere e i misuratori del gas e i manometri campioni sequestrati dovranno dopo la sentenza essere restituiti ai contravventori soltanto nel caso che il sequestro abbia avuto luogo pel solo difetto dei bolli di verificazione.

[2]Pero' il contravventore per ottenere la restituzione dovra' farli bollare, e pagare le multe e le spese, oltre ai diritti di verificazione, entro due mesi dal giorno della condanna; spirato il qual termine i detti strumenti si intenderanno confiscati a vantaggio dell'Erario dello Stato.

[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 16/08/1890, n. 192 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 30 luglio 1890 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-07-20;6991~art13 · fonte del testo

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