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[1]I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, e i misuratori del gas e i manometri campioni non sottoposti alla verificazione nei termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti, o messi in uso quantunque siano difettosi in modo da non poter essere aggiustati, o falsi, o dei quali l'uso sia vietato, saranno sequestrati.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 16/08/1890, n. 192 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 30 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
