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[1]Lo stato degli utenti indicato all'articolo 16 della legge 28 luglio 1861, n. 132, sara' pubblicato mediante affissione per otto giorni all'albo pretorio, in tutti i comuni del Regno, nei primi dieci giorni di ciascun biennio.
[2]Contro lo stato pubblicato e' ammesso, nei termini che saranno fissati dal regolamento, il ricorso alla Giunta comunale e quindi al Prefetto il quale provvedera' in via definitiva. I ricorsi non sospendono il pagamento dei diritti di verificazione.
[3]Gli utenti non compresi nello stato pubblicato avranno l'obbligo di domandare la loro iscrizione entro un mese dalla pubblicazione dello stato medesimo.
[4]Coloro che aprono un nuovo esercizio dovranno, entro due mesi dall'apertura, sottoporre alla verificazione periodica gli strumenti metrici di cui fanno uso.
[5]Gli esercenti ambulanti che non hanno sede fissa in un comune dovranno sottoporre alla verificazione periodica i loro strumenti metrici prima d'intraprendere il loro esercizio, e periodicamente nel primo trimestre di ogni biennio.
[6]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 16/08/1890, n. 192 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 30 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
