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[1]Ogni utente paghera' all'atto della verificazione un diritto fisso secondo le seguenti categorie: Uffici pubblici non governativi e utenti di pesi fissi, lire 30. Fabbricanti o negozianti all'ingrosso, lire 25. Rivenditori od esercenti al minuto nei luoghi di popolazione riunita, superiore ai 18,000 abitanti, lire 10. Rivenditori od esercenti al minuto nei luoghi di popolazione riunita, dai 3000 ai 18,000 abitanti, lire 7,50. Rivenditori od esercenti al minuto negli altri luoghi, lire 3. Rivenditori od esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lunghezza nei luoghi di popolazione riunita superiore ai 18,000 abitanti, lire 4. Rivenditori od esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lunghezza nei luoghi di popolazione riunita dai 3000 ai 18,000 abitanti, lire 2. Rivenditori od esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lunghezza negli altri luoghi, lire 1. Merciai ambulanti ed esercenti in luoghi aperti, per ogni bilancia, stadera o serie di misure, cent. 50. Coloro che, non esercitando alcun commercio, sono, per l'art. 14 della legge 28 luglio 1861, n. 132, tenuti alla verificazione, e quelli che domandano spontaneamente la verificazione, lire 1.
[2]Per i rivenditori ed esercenti al minuto delle categorie 3ª e 4ª che sono esenti dalla tassa di ricchezza mobile in ordine all'art. 55 del testo unico della legge di ricchezza mobile del 24 agosto 1877, n. 4021, serie 3ª il diritto di verificazione sara' diminuito di un quarto.
[3]I diritti da pagarsi per la verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti da misuratori del gas e dei manometri sono fissati dalla tabella A annessa alla presente legge.
[4]I diritti di verificazione sono riscossi per conto dello Stato.
[5]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 16/08/1890, n. 192 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 30 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
