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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' mantenuta in vigore fino al 1° febbraio 1905 la legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2a), per la introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, con tutti gli effetti derivanti dalla legge stessa e dalle successive leggi 8 febbraio 1881, n. 28 (serie 3a), 30 dicembre 1881, n. 561 (serie 3a), 30 gennaio 1883, n. 1191 (serie 3a), 31 gennaio 1884, n. 1873 (serie 3a), 13 dicembre 1891, n. 706, 14 giugno 1894, n. 554.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1900.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]VISCONTI - VENOSTA. GIANTURCO.
[11]Visto, Il Guardasigilli: GIANTURCO.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1900 al 16 dicembre 2009
