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[1]Sara' computato come utile agli effetti della pensione il tempo passato nelle suddette localita' dagli esploratori benemeriti per servizi prestati nell'interesse scientifico commerciale o politico della nazione, e dalle persone state incaricate dal Governo di speciali missioni nella localita' stesse; quando siano stati successivamente assunti in pubblico servizio e si trovino nelle condizioni alle quali le leggi vigenti subordinano il diritto a pensione.

[2]Il diritto ai benefizi del presente articolo sara' determinato con decreto Reale.

Testo in vigore dal 1 agosto 1890 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-07-01;7004~art3 · fonte del testo

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