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[1]Sono considerate come contratte in servizio o per effetto del medesimo le malattie delle quali vanno afflitti gli europei in quelle regioni in conseguenza delle speciali condizioni del clima.
[2]L'applicazione ai singoli casi di questa disposizione sara' fatta previo parere del Consiglio Superiore di Sanita'.
[3]Per la misura della pensione sara' applicato l'art. 21 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.
Testo in vigore dal 1 agosto 1890 al 16 dicembre 2009
