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Nei giudizi avanti la Corte dei conti le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per abbandonati, per la parte non ancora decisa, se per il corso di anni tre non siasi presentata domanda di fissazione d'udienza o non siasi fatto alcun altro atto di procedura.

Testo in vigore dal 30 maggio 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-05-26;4504~art1 · fonte del testo

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