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[1]Le spese di costruzione, fitto, adattamento e manutenzione dei locali occupati dai depositi cavalli-stalloni saranno per tre quarti a carico dei bilanci delle provincie comprese nella circoscrizione di ogni deposito, in proporzione delle stazioni di monta e del numero dei cavalli che per ciascuna di esse saranno destinati: per l'altro quarto saranno a sarico dei comuni entro la cinta daziaria in cui si trovi il deposito.

[2]Le spese di costruzione, fitto, adattamento, manutenzione e mobilio dei locali per le stazioni di monta e per l'alloggio dei palafrenieri saranno a carico dei comuni, nel cui territorio le stazioni sono stabilite.

Testo in vigore dal 8 luglio 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-06-26;4644~art6 · fonte del testo

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