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Per la compera dei cavalli stalloni, di cui al precedente articolo, saranno inscritte per otto anni consecutivi, a partire dal bilancio 1888-89, lire 450,000 nella parte straordinaria del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Testo in vigore dal 8 luglio 1887 al 14 luglio 1891
