Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D' ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Dopo il primo comma dell'articolo 3 del riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri approvato con le leggi del 9 giugno 1907, n. 298, e 18 luglio 1911, n. 762, e' aggiunto il comma seguente.
[7]«Alla promozione al grado superiore potra' tuttavia fari luogo anche prima della decorrenza del detto quinquennio nel solo caso in cui nessuno dei funzionari, dichiarati promuovibili, di un dato grado abbia in questo raggiunto i cinque anni di permanenza».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 30 giugno 1914.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Di San Giuliano.
[12]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo in vigore dal 1 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
