Art. 3
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[1]L'annua somma di lire 26,500 sara' a titolo di rimborso ed a seconda delle condizioni che verranno stabilite dal Ministero, pagata all'Amministrazione degli ospedali civili di Bologna per cura della quale i lavori vengono eseguiti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 18 maggio 1882.
[4]UMBERTO.
[5]Baccelli.
[6]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 29 maggio 1882 al 16 dicembre 2009
