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Alle espropriazioni occorrenti per le opere indicate nella tabella annessa alla presente legge o per quelle che ad esse fossero sostituite in virtu' della facolta' accordata al Comune di Roma dal precedente articolo 2, saranno applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
Testo in vigore dal 28 luglio 1902 al 30 giugno 2002
