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Il Comune di Roma provvedera' direttamente all'accertamento e alla riscossione dei contributi dovuti da proprietari dei beni confinanti e limitrofi, secondo il capo IV del titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e l'articolo 14 della convenzione approvata dalla legge 14 maggio 1881, n. 209, derogandosi cosi' al disposto dell'articolo 13 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, che affida il detto accertamento all'ufficio tecnico amministrativo istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici, per l'esecuzione delle opere edilizie di Roma.
Testo in vigore dal 28 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
