[1]I Ministri dell'Interno e della Marina sono incaricati di quanto e' prescritto negli articoli precedenti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 17 luglio 1890.
[4]UMBERTO.
[5]Crispi. Brin.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo vigente dal 26 luglio 1890
