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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il R. decreto 22 marzo 1888, N. 5372 (Serie 3ª), che stabilisce i compensi da accordarsi per effetto della nuova tariffa doganale alla costruzione delle caldaie, delle macchine e degli scafi delle navi fabbricate nei cantieri nazionali secondo la legge 6 dicembre 1885, N. 3547 (Serie 3ª), ed i compensi da accordarsi alla costruzione nei cantieri nazionali delle navi da guerra, degli apparecchi e delle macchine ausiliarie di bordo, e' convertito in legge.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 30 giugno 1889.
[10]UMBERTO.
[11]B. Brin. F. Seismit-Doda. L. Miceli.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 22 luglio 1889 al 8 agosto 1896
