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[1]Le pene dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e della sospensione dell'esercizio di una professione od arte stabilite per ciascun reato sono sempre applicate tutte, purche' nella durata non si ecceda mai il doppio del limite massimo fissato per ciascuna di esse.
[2]Sono del pari applicate le confische speciali e le pene pecuniarie stabilite per ciascun reato, purche' non si ecceda mai per queste ultime la somma di lire quindicimila nei delitti e di lire tremila nelle contravvenzioni.
[3]In caso di conversione di una pena pecuniaria in una pena restrittiva della liberta' personale, la durata di questa non puo' mai eccedere diciotto mesi.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
