Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Al colpevole di piu' contravvenzioni, che importino la pena dell'arresto, si applica la pena stabilita per il reato piu' grave, con un aumento pari alla meta' della durata complessiva delle altre pene, purche' non si eccedano mai tre anni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
