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Il fabbro-ferraio, chiavaiuolo od altro artefice che vende o consegna a chicchessia grimaldelli, o fabbrica per chicchessia, fuorche' per il proprietario del luogo o dell'oggetto a cui sono destinate, o per il suo rappresentante, da esso conosciuto, chiavi di qualunque specie sopra impronte di cera, o di altri stampi o modelli, e' punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da lire dieci a cento.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art478 · fonte del testo

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