Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, attendendo al commercio o ad operazioni di pegno di cose preziose e di cose usate, non osserva le prescrizioni stabilite dalla legge, e' punito con l'ammenda sino a lire trecento; alla quale, in caso di recidiva, si aggiungono l'arresto sino ad un mese e la sospensione dalla professione od arte.

[2]Questa disposizione non si riferisce agli oggetti che si acquistano presso i fabbricati od i fondachieri, o all'asta pubblica.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art477 · fonte del testo

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