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Quando l'autore di un fatto costituente reato e' dichiarato non punibile per averlo commesso in istato di ubbriachezza, soggiace, per il solo fatto della ubbriachezza, all'arresto sino ad un anno od all'ammenda; purche' la pena della contravvenzione non ecceda, nella durata o nell'ammontare, due terzi di quella che sarebbe stata applicabile per il reato medesimo.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
