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[1]Per gli effetti delle leggi, penali, si considerano giuochi d'azzardo quelli in cui la vincita o la perdita, a fine di lucro, dipende interamente o quasi interamente dalla sorte.
[2]Per le contravvenzioni prevedute negli articoli precedenti si considerano aperti al pubblico altresi' i luoghi di ritrovo privato dove si fa pagare l'uso degli arnesi del giuoco o il comodo di giuocare, o dove, anche senza prezzo, si da' accesso indistintamente alle persone per fine di giuoco.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
