Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per gli effetti delle leggi, penali, si considerano giuochi d'azzardo quelli in cui la vincita o la perdita, a fine di lucro, dipende interamente o quasi interamente dalla sorte.

[2]Per le contravvenzioni prevedute negli articoli precedenti si considerano aperti al pubblico altresi' i luoghi di ritrovo privato dove si fa pagare l'uso degli arnesi del giuoco o il comodo di giuocare, o dove, anche senza prezzo, si da' accesso indistintamente alle persone per fine di giuoco.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art468 · fonte del testo

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