Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
In ogni caso di contravvenzione per giuoco d'azzardo, il denaro esposto al giuoco e gli arnesi ed oggetti impiegati o destinati al giuoco medesimo sono confiscati.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
