Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Chiunque, senza, avere partecipato alla contravvenzione preveduta nell'articolo precedente, e' colto mentre prende parte ai giuochi d'azzardo ivi indicati e' punito con l'ammenda sino a lire cinquecento.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
