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[1]Salvo il disposto delle leggi sul lotto e sulle pubbliche lotterie, chiunque in luoghi pubblici o aperti al pubblico tiene giuochi d'azzardo e' punito con l'arresto sino ad un mese, che puo' estendersi a due mesi in caso di recidiva, e con l'ammenda non minore di lire cento.

[2]L'arresto e' da uno a due mesi, che puo' estendersi, a sei, in caso: d recidiva:

[3]1° se il fatto e' abituale;

[4]2.° se il colpevole e' conduttore del pubblico esercizio in cui la contravvenzione e' commessa; nel qual caso e' aggiunta la sospensione dalla professione sino ad un mese.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art465 · fonte del testo

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