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[1]Salvo il disposto delle leggi sul lotto e sulle pubbliche lotterie, chiunque in luoghi pubblici o aperti al pubblico tiene giuochi d'azzardo e' punito con l'arresto sino ad un mese, che puo' estendersi a due mesi in caso di recidiva, e con l'ammenda non minore di lire cento.
[2]L'arresto e' da uno a due mesi, che puo' estendersi, a sei, in caso: d recidiva:
[3]1° se il fatto e' abituale;
[4]2.° se il colpevole e' conduttore del pubblico esercizio in cui la contravvenzione e' commessa; nel qual caso e' aggiunta la sospensione dalla professione sino ad un mese.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
