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[1]Chiunque, fuori, dei casi preveduti nei capi precedenti, con atti di qualsiasi natura fa sorgere il pericolo di danni alle persone od alle cose e' punito, quando il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda, sino a lire duecento o con l' arresto sino a venti giorni, secondo le circostanze.

[2]Se il fatto costituisce in pari tempo infrazione a qualche disposizione regolamentare in materia d'arti, commercii od industrie, e la legge non disponga altrimenti, la pena e' dell'arresto da sei a trenta giorni e della sospensione dalla professione od arte sino ad un mese.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art464 · fonte del testo

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