Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, lascia senza custodia od altrimenti abbandona a se' stessi, in luoghi aperti, animali da tiro o da corsa sciolti od attaccati; ovvero li dirige senza esserne capace, o li affida a persone inesperte; ovvero, per il modo di attaccarli o guidarli, o con l'aizzarli o spaventarli, espone a pericolo l'altrui sicurezza personale, e' punito con l'ammenda fino ad un mese.

[2]Se il contravventore e' cocchiere o conduttore vincolato a licenza, e' aggiunta la sospensione dalla professione sino a ventiquattro giorni.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art462 · fonte del testo

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